Statuto

Associazione “Malin-Mill”
STATUTO

Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 – Denominazione, Necessità recepite, Sede e Durata
1. E’ costituita un’associazione di volontariato denominata “Mill-Malni” (di seguito “Associazione”) con sede in Via Tribil Inferiore 13, Comune di Stregna (UD).
2. L’Associazione recepisce la necessità di superare gli ostacoli iniziali, contenere le perdite economiche, cogliere le potenzialità insite nelle risorse esistenti, valorizzare i risultati ottenuti e rispondere alla domanda di mercato emergente
3. L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Statuto
1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 3  – Carattere associativo, Area di interesse, Contenuti e Princìpi
1. L’Associazione è un’organizzazione estranea ad ogni attività partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di rilancio economico ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nell’ambito dell’area di interesse costituita dai comuni delle Valli del Natisone e nelle aree contermini Valli del Torre e Collio, nonché nel Comune di Cividale del Friuli in Provincia di Udine. L’Associazione potrà individuare aree contermini con cui collaborare se e dove ciò sarà funzionale al raggiungimento delle finalità associative di cui all’articolo 4 successivo.
3. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’Associazione stessa.
4. L’Associazione si ispira ai principi della Legge 266/91, in particolare a quanto previsto all’art.3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 12/95.

Art. 4 – Finalità generali e particolari, Attività, Princìpi e Beneficiari
1. Le finalità generali che l’Associazione si prefigge sono le seguenti:
1.1. concentrarsi sulle richieste provenienti dal mercato di interesse generale, sugli ostacoli organizzativi, sulle conseguenti perdite economico-occupazionali, sul potenziale delle risorse e sui risultati individuali da valorizzare;
1.2. superare gli steccati ideologici;
1.3. promuovere gli interessi di tutta la collettività nell’area di interesse, nessuno escluso
2. Le finalità particolari dell’Associazione sono le seguenti:
2.1. aumentare sempre più la conoscenza dei prodotti tipici locali e dell’area di interesse da parte del mercato nazionale e internazionale, ossia aumentare l’efficacia delle iniziative di marketing turistico e territoriale individuali
2.2. ridurre le perdite economico-occupazionali dovute a una valorizzazione parziale delle risorse tangibili e intangibili esistenti (efficienza)
2.3. creare occasioni di reddito e d’impresa di prossimità o a “chilometro zero” (equità)
2.4. tutelare le risorse valorizzate (eco-sostenibilità)
3. Le attività svolte dall’Associazione includono la ricerca, la sensibilizzazione dei soggetti locali, lo scambio di buone prassi per lo sviluppo sostenibile e comprendono, in generale, tutte le attività utili a raggiungere le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. E fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione non può fornire servizi di carattere amministrativo e finanziario agli associati. L’Associazione si avvarrà, ovunque possibile, del princìpio di trasparenza. Durante le riunioni non saranno concesse espressioni, anche limitate, di carattere partitico. Eventuali rappresentanti comunali di Amministrazioni vigenti, dell’opposizione e rappresentanti politici di qualsiasi identità, in attività o meno, potranno partecipare agli incontri solo se motivati dalla necessità di tutelare l’interesse collettivo.
5. Le attività realizzate dall’Associazione sono rivolte in forma prioritaria a tutta l’area d’interesse di cui all’atto costitutivo.
Titolo II – Risorse e attività economiche
Art. 5 – Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione è formato:
1.1. dalle entrate che sono costituite come segue:
1.1.1. dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
1.1.2. da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
1.1.3. da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione; in particolare:
1.1.3.1. i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
1.1.3.2. le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
1.2. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
1.3. dai beni dell’associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
4. Gli eventuali contributi pubblici attribuiti saranno considerati non come elementi prioritari e determinanti dell’attività dell’Associazione.

Art. 6 – Adesione e Durata del periodo di contribuzione
1. L’importo relativo alle quote sociali annuali viene stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
1.1. Sino a nuova definizione e salvo maggiorazioni dovute ad oneri assicurativi, la quota associativa viene stabilita in euro 10,00.
1.2. La quota sociale deve essere versata in forma anticipata, in unica soluzione, entro il mese di ottobre di ogni anno.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

Art. 7 – Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale
1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.

Art. 8 – Responsabilità e assicurazione
1. L’Associazione risponde solo degli impegni contrattuali stipulati a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Il Presidente e i membri del consiglio direttivo espressamente delegati sono gli unici autorizzati a rappresentare ufficialmente l’Associazione. Le esternazioni che contengano offese nei confronti di chicchessia non vengono tollerate e, in ogni caso, rimangono a carico di chi le esprime.
3. Gli aderenti all’Associazione che svolgono attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
4. L’ Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati o leggi vigenti.
5. L’ Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, potrà assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

Titolo III – Associati
Art. 9 – Ammissione
1. All’Associazione, possono associarsi tutti i cittadini maggiorenni, senza distinzione di sesso, religione o razza (persone, imprese, associazioni ed enti) che si riconoscano nelle finalità perseguite dall’Associazione stessa.
2. L’ammissione dei soci viene deliberata dal consiglio direttivo previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente e ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato.
3. La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 – Diritti degli associati
1. I soci si dividono in:
1.1. Soci fondatori, ovvero, le persone che hanno costituito l’Associazione in data 6 Luglio 2015.
1.2. Soci ordinari, quelli iscritti successivamente.
2. Tra gli associati all’Associazione vige una disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative basate sulla coerenza con le finalità traguardate e sulla continuità delle iniziative realizzate al fine di raggiungere i risultati attesi.
3. Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dal consiglio direttivo.

Art. 11 – Doveri
1. Tutte le persone che si impegnano ad operare per l’Associazione, lo fanno senza fini di lucro.
2. Esse hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’ Associazione, e queste attività sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’Associazione, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito all’art. 10, punto 3).
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, e di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa, e all’esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dal consiglio direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12 – Recesso ed esclusione
1. La qualità di associato all’Associazione si perde per decesso, per dimissioni, per esclusione o per scioglimento dell’Associazione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’ Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, può essere escluso dall’associazione con deliberazione motivata dell’assemblea
Titolo IV – Organi dell’Associazione
Art. 13 – Organi
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’assemblea;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo,

Art. 14 – Composizione dell’assemblea
1. L’assemblea è composta da tutti gli associati aventi diritto ed in regola con il pagamento della quota sociale.
2. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall’assemblea stessa.

Art. 15 – Convocazione dell’assemblea
1. L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l’assemblea con avviso inviato via posta ordinaria o via posta elettronica con ricevuta di avvenuta lettura, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
3. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e per il rinnovo delle cariche sociali entro e non oltre settembre di ogni anno.
4. L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei soci; in questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere inviata a mezzo e-mail ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.

Art. 16 – Validità, votazioni e deliberazioni dell’assemblea
1. L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei soci.
2. Ogni socio ha diritto a un voto, può essere portatore di una sola delega con validità unicamente per quella specifica assemblea. In questo specifico caso la sua votazione esprime due voti.
3. I soci fondatori hanno diritto di veto sulle decisioni che non ritengono consone a quanto stabilito dal presente statuto e allo spirito istitutivo dell’Associazione.
4. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano.
5. L’assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art. 17 – Verbalizzazione dell’assemblea
1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 18 – Compiti dell’assemblea
1. All’assemblea spettano i seguenti compiti:
1.1. in sede ordinaria:
1.1.1. eleggere il consiglio direttivo che si autogestisce con proprio regolamento interno e definisce quanto di necessario per il suo regolare funzionamento;
1.1.2. fissare, su proposta del consiglio direttivo, l’eventuale contributo annuale finalizzato alla realizzazione di specifiche attività;
1.1.3. deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
1.1.4. deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
1.1.5. deliberare sul bilancio consuntivo e sulle relazioni del consiglio direttivo;
1.1.6. vigilare sul corretto avanzamento delle attività realizzate in vista delle finalità traguardate dall’Associazione.
1.2. in sede straordinaria:
1.2.1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
1.2.2. deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
1.2.3. deliberare sullo scioglimento dall’Associazione;
1.2.4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 19 – Il Presidente
1. Il presidente viene eletto a maggioranza dal consiglio direttivo.
2. Il presidente rimane in carica sino a dimissioni, revoca o esclusione da parte del consiglio direttivo.
3. Il primo presidente viene nominato nell’Atto Costituivo.
4. Il presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di sua assenza o impedimento e per la sola rappresentanza, può essere sostituito da un associato delegato dal presidente.
5. Il presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
6. Il presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell’Associazione o in altro luogo concordato con l’Assemblea.
7. Il presidente può farsi assistere da un vicepresidente nominato con la stessa modalità.

Art. 20 – Il consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da un minimo di n. 3 ed un massimo di n. 11 consiglieri.
2. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dai nuovi membri che verranno eletti dall’Assemblea, nel rispetto del proprio regolamento interno redatto dal consiglio direttivo stesso.
3. Il consiglio direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
4. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, con avviso inviato per corrispondenza elettronica contente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo comunicazione telefonica.
6. I membri del consiglio direttivo che vengono invitati per due volte consecutive alla convocazione del direttivo stesso e non si presentano, se non esibiscono giustificazioni, non vengono più convocati, decadono dalla qualifica di membro del medesimo consiglio direttivo e lasciano il posto ad altri soci fondatori o sottoscrittori interessati. In casi urgenti, i sottoscrittori possono convocare il consiglio direttivo e possono partecipare alle riunioni del direttivo stesso come uditori. Si prevede che le riunioni si svolgano con puntualità, abbiano una durata pre-stabilita e siano gestite in modo trasparente. Durante le riunioni, le fasi di intervento devono essere concise, concrete e rivolte ad esigenze e problematiche precise. In generale, gli interventi personali devono essere a vantaggio di tutti i beneficiari di cui al punto 3 del presente statuto. Gli eventuali interessi personali vanno dichiarati all’inizio degli interventi al fine di permettere ai presenti alle riunioni di valutare l’utilità del singolo apporto per i fini dell’Associazione. I vari argomenti vanno affrontati in ordine cronologico, nel rispetto delle regole civili e dell’etica morale.

Art. 21 – Durata e funzioni
1. Presidente, vicepresidente e consiglieri del consiglio direttivo durano in carica 2 anni e sono rieleggibili;
2. Il consiglio direttivo svolge tutte le attività esecutive dell’Associazione coerenti con le proprie finalità, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea.
3. Il consiglio direttivo si riunisce come minimo ogni mese e quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il consiglio direttivo:
4.1. svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi fini;
4.2. stabilisce i limiti e le modalità di rimborso delle spese;
4.3. predispone il rendiconto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, la relazione dell’attività svolta ed i programmi generali futuri;
4.4. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
4.5. approva le singole spese di carattere ordinario e amministra il patrimonio dell’associazione;
4.6. sottopone all’assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
4.7. delibera l’ammissione dei nuovi soci;
4.8. provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell’esecuzione dei propri compiti il consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici che partecipano alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
Titolo V – Il bilancio

Art. 22 – Bilancio consuntivo
1. Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo è redatto dal consiglio direttivo ovvero dal presidente e depositato presso la sede sociale dell’Associazione o in altro luogo concordato con l’Assemblea, almeno trenta giorni prima dell’assemblea stessa che dovrà approvarlo.
3. Nel bilancio debbono essere indicati gli eventuali beni, contributi e lasciti ricevuti.
4. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all’assemblea per l’approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Titolo VI – Norme finali e transitorie

Art. 23 – Regolamento interno
1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del presidente e/o dal consiglio direttivo.

Art. 24 – Scioglimento
1. L’ Associazione si estingue per delibera dell’assemblea secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 25 – Compiti
Chiunque venga designato dal consiglio direttivo a svolgere attraverso le proprie mansioni un incarico, si assume l’onere / onore di portare avanti l’incarico stesso in modo responsabile, concordando tempi, metodi e strumenti con il direttivo stesso. I membri del consiglio direttivo, una volta concordato su tempi, metodi e strumenti di realizzazione delle iniziative: (1) si assumono l’onere onore di appoggiare gli incaricati in modo solidale e concreto fino al raggiungimento di fasi di avanzamento e/o alla verifica dei risultati attesi; (2) non sono autorizzati a fare illazioni verbali o delazioni al di fuori delle riunioni del consiglio direttivo; (3) in base al principio del three-times-out, se contravvengono al punto precedente o se si rendono responsabili di altre mancanze considerate gravi dal consiglio direttivo sono passibili di richiamo verbale, di richiamo iscritto o di espulsione dal direttivo stesso. La decadenza dalla qualifica di membro del consiglio direttivo non è permanente e può essere revocata, ma da diritto a un socio membro di subentrare nella qualifica di membro del direttivo stesso.

Art. 26 – Rinvio
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano

San Leonardo, lì 13 Luglio 2015